Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 11-bis del testo unico delle imposte sui redditi in materia di determinazione dell'imposta mediante il sistema del quoziente familiare).

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare). - 1. I contribuenti appartenenti a un nucleo familiare possono determinare l'imposta applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni del comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

          a) dal contribuente;

          b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

          c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

          d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni ancora studenti o frequentanti tirocinio gratuito;

          e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano

 

Pag. 13

con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

      2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del medesimo nucleo, stabiliti nei modi seguenti:

          a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

          b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

          c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

          d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

          e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

          f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

          g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;

          h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

          i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione

 

Pag. 14

di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;

          l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

          m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;

          n) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;

          o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei o più figli a carico: 6;

          p) contribuente coniugato con sei o più figli a carico: 7.

      3. Nel caso convivano soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.
      4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è attribuito un'ulteriore coefficiente di 0,2 se riconosciuto disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      5 L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base al presente articolo le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare.
      6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.
      7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, a un risparmio di imposta, rispetto

 

Pag. 15

all'eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 curo annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
      8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
      9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare».

      2. Le disposizioni dell'articolo 11-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Pag. 16